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Legge 22/10/1971 n. 865

7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

8. La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

10. (Comma sostituito dall’art. 7 della L. 30 aprile 1999 n. 136). I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

12. (Comma modificato dall'articolo 7 della legge n. 136 del 1999) I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera

a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabileentro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni.

13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico,con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:

a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del control lo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

15. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992 n. 179).

16. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992 n. 179).

17. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992 n. 179).

18. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992 n. 179).

19. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992 n. 179). 20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell’area e dell’alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2.

21. (Comma aggiunto dall'articolo 23 della legge n. 179 del 1992) Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l’agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest’ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti

Art. 36

1. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel presente titolo secondo.

Art. 37

1. (Comma abrogato da dall'art. 44, L. 5 agosto 1978 n. 457, a sua volta sostituito dall'art. 4, L. 29 luglio 1980 n. 385). Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di case economiche e popolari.

2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

Art. 38 (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 2 maggio 1974 n. 115).

1. Le disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962 n. 167 , sono sostituite dalle norme del presente articolo.

2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962 n. 167 e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

4. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 39

1. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962 n. 167 , e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 40

1. All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962 n. 167 , le parole: «...utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10» sono sostituite con le parole: «...utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie».

Art. 41

1. L’art. 1 della legge 29 settembre 1964 n. 847, è sostituito dal seguente: "1. I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui allalegge 18 aprile 1962 n. 167, e precisamente:

a) per l’acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo art. 4;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".

Art. 42

1. L’art. 2 della legge 29 settembre 1964 n. 847, è sostituito dal seguente: "1. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

2. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

3. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all’art. 15 della legge 22 dicembre 1969 n. 964.

 

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